LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 10
Modifiche all'
articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2011
1.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2011 è aggiunto il seguente:
"1 bis.
Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposto, nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, la seguente autorizzazione di spesa:
a) | Cap. 25662 | "Contributi a imprese per la gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci, comprese le spese per consumi di energia elettrica ( Art. 8, comma 1, lett. i-bis), L.R. 1 agosto 2002, n. 17)" |
Esercizio 2012: | Euro | 1.000.000,00.". |