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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

"Art. 21
Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, in complessivi Euro 45.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:
a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale ( art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 4.000.000,00;
b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale ( art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 15.900.000,00;
c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano sociale e sanitario Regionale ( art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 25.100.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 908.908,00, costituendo per l'esercizio 2011 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2012, sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR ( articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 730.016,88;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale ( articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 160.743,12;
c) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali ( art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 18.148,00.
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2012, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR ( articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 676.993,41;
b) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali ( art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 684.277,42.".
Art. 21
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiunto il seguente:
"1 bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.".

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