LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
"Art. 21
Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1.
L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'
articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, in complessivi Euro 45.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:
a) | Cap. 51612 | "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale ( art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 4.000.000,00; | ||
b) | Cap. 51614 | "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale ( art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 15.900.000,00; | ||
c) | Cap. 51616 | "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano sociale e sanitario Regionale ( art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 25.100.000,00. |
2.
Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 908.908,00, costituendo per l'esercizio 2011 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2012, sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:
a) | Cap. 51773 | "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR ( articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 730.016,88; | ||
b) | Cap. 51776 | "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale ( articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 160.743,12; | ||
c) | Cap. 51799 | "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali ( art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 18.148,00. |
3.
Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2012, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) | Cap. 51773 | "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR ( articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 676.993,41; | ||
b) | Cap. 51801 | "Rimborsi ad Aziende sanitarie, enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali ( art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 684.277,42.". |
Art. 21
Modifiche all'
articolo 27 della legge regionale n. 13 del 2007
1.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiunto il seguente:
"1 bis.
I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.".