LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 24
Modifiche all'
articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2011
1.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2011 sono inseriti i seguenti:
"1 bis.
I territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui all'
articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 , sono sottoposti a tutela ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ) e
del decreto legislativo n. 227 del 2001 .
1 ter.
L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'
articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 è rilasciata dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'
articolo 40 undecies della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).".