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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

Art. 18
Attività agonistiche
1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere approvate dall'ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali.
2. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.
3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli enti territorialmente competenti alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.

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