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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - Funzioni amministrative e strumenti di programmazione
Espandere area tit2 TITOLO II - Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della pesca e dell'acquacoltura
Espandere area tit3 TITOLO III - Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse
Espandere area tit4 TITOLO IV - Vigilanza, controlli e disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Funzioni amministrative e strumenti di programmazione
Capo I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Art. 3
Funzioni amministrative
1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività a esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2. Fino all'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Sito esterno, e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province.
3. L'ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d'indirizzo e ai regolamenti regionali in materia.
4. Restano di competenza regionale:
a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;
b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d'iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
e) il sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.
Capo II
Strumenti di programmazione e di gestione
Art. 4
Piano e carta ittica regionale, zone ittiche omogenee
1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante:
a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive UE vigenti in materia;
c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;
e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura;
f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale.
2. Il piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti.
3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici.
4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi.
5. Gli enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati.
6. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.
7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.
8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.
9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.
Art. 5
Programmi ittici annuali
1. Gli enti territorialmente competenti, nell'ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni a essi attribuite mediante l'adozione dei programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione.
2. I programmi ittici annuali individuano in particolare:
a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
c) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
d) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche;
e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
f) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
g) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;
h) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel programma.
3. Gli enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale.
4. L'ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.
Art. 6
Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali
1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sulla proposta di Piano ittico regionale;
b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
c) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.
3. La Commissione ittica regionale è costituita da:
a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente regionale del servizio competente;
c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
g) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
h) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
i) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
j) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);
k) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali presenti sul territorio regionale;
l) un esperto designato dall'Unione regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna.
4. Agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata specializzazione. La partecipazione degli altri componenti non comporta oneri a carico della Regione.
5. L'ente territorialmente competente provvede all'istituzione della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti compiti:
a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico regionale;
b) esprimere parere sui programmi ittici annuali, sull'individuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;
c) promuovere l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.
6. La Commissione ittica locale è costituita da:
a) un rappresentante dell'ente territorialmente competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) un dirigente designato dall'ente territorialmente competente specialista in materia;
c) un rappresentante del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente;
d) un rappresentante del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale, competente per territorio;
e) un rappresentante dell'ente territorialmente competente specialista in materia di ambiente;
f) un rappresentante dell'Azienda Interregionale per il fiume Po;
g) tre esperti designati dall'ente territorialmente competente;
h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
j) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
k) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
l) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale n. 24 del 2011 presenti sul territorio di riferimento;
m) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali, se nel territorio di riferimento insiste un parco nazionale;
n) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti.
7. L'ente territorialmente competente può prevedere articolazioni di zona della commissione di cui al comma 5, integrate con rappresentati delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 presenti nella zona interessata.
Art. 7
Associazionismo
1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.
2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) ed essere iscritte nei relativi registri;
c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno;
d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.
TITOLO II
Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della pesca e dell'acquacoltura
Capo I
Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Art. 8
Tutela dell'ecosistema acquatico
1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:
a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale);
b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).
Art. 9

(modificato comma 1 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Tutela della fauna ittica
1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.
2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento.
3. L'ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:
a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;
b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
4. L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'ente territorialmente competente.
5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso all'ente territorialmente competente.
Art. 10
Zone di tutela della fauna ittica
1. Gli enti territorialmente competenti, sentite le commissioni locali di cui all'articolo 6, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca".
2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione.
5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico.
6. L'ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.
Capo II
Esercizio della pesca e dell'acquacoltura
Art. 11
Esercizio della pesca
1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.
3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.
Art. 12

(modificata lett. f) comma 3 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Divieti
1. L'esercizio della pesca è vietato:
a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo;
b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali.
3. È inoltre vietata la pesca:
a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti , fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato.
g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;
j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.
4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.
5. È fatto altresì divieto:
a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;
b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.
Art. 13
Pesca professionale e licenza
1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 Sito esterno (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 Sito esterno), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall'ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
3. E' istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. Gli enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.
6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.
7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 14
Pesca sportiva e licenza
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
Art. 15
Tesserino di pesca controllata
1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. Su proposta dell'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.
3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
4. Gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.
Art. 16
Sistema informativo
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.
2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità di disciplina del sistema, incluso il pagamento on line della tassa di cui all'articolo 14.
3. A decorrere dall'attivazione del sistema di cui al comma 1 il pescatore esibisce l'attestazione rilasciata in formato elettronico.
4. I dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipologia della licenza e al versamento della tassa di concessione, alle specie e ai quantitativi pescati, alla data e luogo del prelievo sono trattati dalla Regione, dagli enti territorialmente competenti, dalle associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze e attività attribuite a ciascun ente.
5. La base dati del sistema è fondata sullo scambio d'informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.
6. I dati di cui al comma 4 devono essere oggetto di comunicazione e d'interconnessione tramite il sistema tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, con le modalità definite dalla Regione.
Art. 17
Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura
1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.
TITOLO III
Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse
Art. 18
Attività agonistiche
1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere approvate dall'ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali.
2. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.
3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli enti territorialmente competenti alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.
Art. 19
Impianti di pesca a pagamento
1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 Sito esterno e della relativa disciplina regionale.
2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.
Art. 20
Aree di pesca regolamentata
1. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono.
2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva.
3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
a) le tipologie di pesca ammesse;
b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1.
4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7, ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, o a organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.
Art. 21
Cattura delle rane
1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.
3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 13.
Art. 22
Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla.
TITOLO IV
Vigilanza, controlli e disposizioni finali
Capo I
Vigilanza, controlli e sanzioni
Art. 23
Vigilanza ittica
1. L'ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l'ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
3. L'ente territorialmente competente coordina l'attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.
Art. 24
Controlli
1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.
Art. 25

(modificata lett. c), sostituita lett. e), aggiunta lett. e bis) al comma 1, sostituito comma 3 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni;
b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00;
c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 1000,00 a euro 6000,00 nonché revoca della licenza di pesca;
d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;
e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00;
e bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;
f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;
g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00;
h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00;
i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;
j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;
k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera i), ultimo capoverso e lettera j) l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 Sito esterno (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, concernente modifiche al sistema penale). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'ente territorialmente competente.
Capo II
Regolamento di attuazione e disposizioni finali
Art. 26
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
a) le modalità d'intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente;
b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
c) gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all'acquacoltura;
d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili;
f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata;
i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
j) per la pesca nei laghetti a pagamento, i criteri autorizzativi, anche sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca;
k) le opere obbligatorie per la prevenzione dalla predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura;
l) il piano di gestione delle anguille;
m) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.
Art. 27
Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);
c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).
2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 e il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente legge.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.
4. Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale n. 11 del 1993 rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012.
5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.
6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis del regolamento regionale n. 29 del 1993, possono esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 29
Clausola valutativa
1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.

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