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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

TITOLO I
Funzioni amministrative e strumenti di programmazione
Capo I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Art. 3
Funzioni
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2. A tal fine la Regione provvede in particolare:
a) alla programmazione, pianificazione e promozione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse;
b) alla promozione e attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
c) alla realizzazione di attività di promozione dei prodotti ittici, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
d) al sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.
Art. 3 bis
Strumenti di programmazione e gestione
1. Sono strumenti di programmazione e gestione:
a) la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee;
b) il Piano ittico regionale;
c) il Programma ittico regionale;
d) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali ed interregionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).
Capo II
Strumenti di programmazione e di gestione
Art. 4
Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee
1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione della Carta ittica, in particolare, mediante:
a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b) l a tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alla normativa dell'Unione europea vigente in materia, compresa quella volta a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
c) la realizzazione di progetti volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;
e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale di cui all'articolo 5.
3. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.
4. La Carta ittica regionale è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti, tenuto conto anche delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.
5. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 3, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.
6. Le diverse zone di cui al comma 5 sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:
a) zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;
b) zona "B": ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (Tinca tinca), carpa (Cyprinus carpio), luccio (Esox cisalpinus sin. Esox flaviae) ed altre;
c) zona "C": ciprinidi ed in particolare cavedano (Squalius squalus sin. Leuciscus cephalus), barbo (Barbus plebejus), lasca (Chondrostoma genei sin. Chondrostoma toxostoma) ed altre;
d) zona "D": salmonidi, ed in particolare trota (Salmo trutta diverse varietà).
Art. 5
Programma ittico regionale
1. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano ittico regionale di cui all'articolo 4, adotta il Programma ittico regionale, di durata annuale e rinnovabile per uguale periodo, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica. Il Programma è articolato su base territoriale.
2. Il Programma ittico regionale individua in particolare:
a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;
e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale.
3. La Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività.
Art. 5 bis
Gestione della fauna ittica nelle aree protette e siti della Rete Natura 2000
1. Nelle aree protette, regionali e interregionali, e nei siti della Rete Natura 2000, l'ente di gestione può dettare disposizioni di tutela integrative per l'esercizio della pesca nelle aree di competenza, facendosi carico di darne opportuna divulgazione.
Art. 6
Commissione ittica regionale e tavoli di consultazione locali
1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sui provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui al comma 2 dell' articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2015;
b) sulla proposta di Piano ittico regionale;
c) sulla proposta di Programma ittico regionale;
d) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
e) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
f) sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20.
3. La Commissione ittica regionale è costituita da:
a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) i dirigenti regionali responsabili dei servizi competenti in materia di pesca;
c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
e) un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po;
f) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
g) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
h) due rappresentanti designati dalle associazioni di pesca professionale;
i) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
j) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
k) rappresentante dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) regionale.
4. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali nonché i rappresentanti degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio regionale.
5. La Regione istituisce tavoli di consultazione locali, su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del servizio territoriale di riferimento, a cui partecipano:
a) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva;
b) un rappresentante designato dalle associazioni della pesca ricreativa, se presenti nel territorio di riferimento;
c) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale, se presenti nel territorio di riferimento;
d) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti;
e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste.
6. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio di riferimento nonché il comandante della Polizia provinciale territorialmente competente.
7. I tavoli di consultazione locali formulano proposte sul Programma ittico regionale e, per il territorio di riferimento, sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20. Tali proposte sono oggetto di valutazione da parte della Commissione ittica regionale di cui al comma 1, in relazione ai compiti a cui la stessa è preposta. Promuovono altresì l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.
8. La partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui al comma 1 e ai tavoli di consultazione di cui al comma 5 non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.
Art. 7
Associazionismo
1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.
2. Ai fini della presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla l egge 7 dicembre 2000, n. 383 Sito esterno (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;
c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno.
3. Per la partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui all'articolo 6, le associazioni piscatorie debbono avere le caratteristiche di cui al comma 2 ed operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.

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