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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2021
2. Testo Coordinato18/07/2017
3. Testo Coordinato06/03/2017
4. Testo Coordinato16/07/2015
5. Testo Originale08/11/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

TITOLO II
Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della pesca e dell'acquacoltura
Capo I
Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Art. 8
Tutela dell'ecosistema acquatico
1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:
a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale);
b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
c) con le previsioni di cui alla legge n. 394 del 1991 Sito esterno ed alla legge regionale n. 6 del 2005;
d) con le previsioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 Sito esterno(Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), ed alla relativa disciplina regionale.
Art. 9

(prima modificato comma 1 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito articolo da art. 9 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)

Tutela della fauna ittica
1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per la pesca a pagamento, nonché le specie ittiche che, nel tempo, hanno dimostrato carattere generale di non invasività e che non determinano un'alterazione della comunità ittica presente, tenendo conto anche della continuità dei corpi idrici e fatte salve le forme di tutela di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2006 ed il divieto di cui all' articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005.
3. L'allevamento di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è consentito secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
4. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche mediante interventi organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture devono pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale di cui all'articolo 4.
5. Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla provincia di competenza o alla Città metropolitana di Bologna.
6. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso alla Regione e devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il consorzio di bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7.
Art. 10
Zone di tutela della fauna ittica
1. La Regione istituisce, con il Programma ittico regionale annuale di cui all'articolo 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca" dandone pubblicazione nel Bollettino ufficiale e curandone la divulgazione attraverso la redazione di calendari di pesca territoriali.
2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo sviluppo e la riproduzione.
5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico o per finalità di studio o di ricerca.
6. La Regione, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.
Capo II
Esercizio della pesca e dell'acquacoltura
Art. 11
Esercizio della pesca
1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.
3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.
Art. 12

(prima modificata lett. f) comma 3 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9,poi sostituito articolo da art. 11 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)

Divieti
1. L'esercizio della pesca è vietato:
a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche, nelle zone a regime speciale di pesca, secondo tempi e modalità stabiliti nell'atto istitutivo;
b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
c) nei canali posti in asciutta, come definito nel regolamento di cui all'articolo 26;
d) nelle golene allagate a seguito di eventi di piena;
e) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche per scopi di studio, riequilibrio ecologico o per ripopolamento delle acque interne pubbliche è consentita, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione.
3. È inoltre vietata la pesca:
a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato;
g) con la disponibilità di esche o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dai sifoni delle condotte idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini, dai ponti e dalle dighe di sbarramento;
i) a strappo con canna o lenza a mano;
j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.
4. Nei tratti di rispetto di cui al comma 3, lettera h) possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.
5. È fatto altresì divieto:
a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;
b) di effettuare la calata e il salpamento di ogni tipo di rete, ad esclusione di quelle impiegate da postazioni fisse, in orari diversi da quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 26, per le acque ricadenti nella zona "B", di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b);
c) di trasportare, dal tramonto all'alba, pesce, fatta eccezione per i pescatori professionali in possesso di idonea documentazione giustificativa e che abbiano provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta;
d) di trasportare, scambiare o commercializzare pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche, salvo che tali attività siano eseguite nell'ambito degli interventi di recupero e trasferimento di cui all'articolo 9, comma 4;
e) di esercitare l'attività di pesca o trasportare attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca senza idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti, secondo le modalità definite dalla Giunta.
Art. 13

(articolo prima sostituito da art. 12 L.R. 6 marzo 2017, n. 2, poi modificato comma 6 da art. 35  L.R. 14 giugno 2024, n. 7 )

Pesca professionale e licenza
1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 Sito esterno (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell' articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 Sito esterno), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento consente l'esercizio della pesca ed è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dalla Regione a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
3. È istituito apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali delle acque interne, suddiviso in sezioni territoriali.
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dalla Regione, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. Nelle acque ricadenti nella zona "B", di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), l'esercizio della pesca professionale è consentito previa autorizzazione rilasciata dalla Regione sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 26.
6. I pescatori professionali forniscono semestralmente alla Regione i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento la Regione, previa diffida a provvedere, sospende, da tre a dodici mesi, la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.
7. Salvo diversa disposizione nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 14
Pesca sportiva e licenza
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, per i rispettivi territori di competenza, svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie, i cui contenuti rispondano a quanto definito nel regolamento di cui all'articolo 26;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
Art. 15
Tesserino di pesca controllata
1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca di salmonidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca di altre specie.
3. I tesserini per la pesca controllata sono rilasciati e ritirati annualmente dalla Regione in collaborazione con altri enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 26.
Art. 16
Sistema informativo
1. La Regione istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.
2. Al sistema partecipano la Regione, le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 e i soggetti preposti alla vigilanza, per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze di ciascun soggetto.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di disciplina del sistema, le modalità di partecipazione e i ruoli che i soggetti di cui al comma 2 avranno all'interno del sistema.
4. La base dati del sistema appartiene alla Regione Emilia-Romagna, la quale può comunicare i dati personali relativi ai soggetti titolari delle licenze di cui al comma 1 ai soggetti pubblici o privati di cui al comma 2, coinvolti nella gestione del sistema.
5. I dati personali oggetto di comunicazione ai soggetti di cui al comma 4 sono i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti titolari delle licenze di pesca sportiva.
6. Le modalità di accesso alla base informativa sono definite da apposito provvedimento.
Art. 17
Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura
1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2008 Sito esterno e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali, previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2. Le specie allevabili sono esclusivamente quelle autoctone ovvero quelle individuate secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 e possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.

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