LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 28 luglio 2026, n. 9Art. 2
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
2.
Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 28 maggio 2026, n. 9 per i Comuni o loro Unioni che alla data di entrata in vigore della stessa legge abbiano già in gestione, direttamente o tramite affidamento a terzi, un’area di pesca regolamentata, o che alla medesima data abbiano già avviato le procedure per l’affidamento di cui comma 7 la durata della gestione affidata con atto della Giunta regionale è prorogata fino al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, si applica la procedura definita dall’articolo 20, comma 1.


