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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Art. 7  

(sostituito da art. 7 L.R. 6 marzo 2017, n. 2 , sostituita lett. b) comma 2 da art. 27 L.R. 28 luglio 2026, n. 9 )

Associazionismo
1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.
2. Ai fini della presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva) ed essere iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo Settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno);
c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno.
3. Per la partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui all'articolo 6, le associazioni piscatorie debbono avere le caratteristiche di cui al comma 2 ed operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 28 maggio 2026, n. 9 per i Comuni o loro Unioni che alla data di entrata in vigore della stessa legge abbiano già in gestione, direttamente o tramite affidamento a terzi, un’area di pesca regolamentata, o che alla medesima data abbiano già avviato le procedure per l’affidamento di cui  comma 7  la durata della gestione affidata con atto della Giunta regionale è prorogata fino al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, si applica la procedura definita dall’articolo 20, comma 1.