LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 28 luglio 2026, n. 9(sostituito da art. 7 L.R. 6 marzo 2017, n. 2 , sostituita lett. b) comma 2 da art. 27 L.R. 28 luglio 2026, n. 9 )
(Codice del Terzo Settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
);
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 28 maggio 2026, n. 9 per i Comuni o loro Unioni che alla data di entrata in vigore della stessa legge abbiano già in gestione, direttamente o tramite affidamento a terzi, un’area di pesca regolamentata, o che alla medesima data abbiano già avviato le procedure per l’affidamento di cui comma 7 la durata della gestione affidata con atto della Giunta regionale è prorogata fino al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, si applica la procedura definita dall’articolo 20, comma 1.


