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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 08/11/2012

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13

NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 dell' 8 novembre 2012

Art. 4
Nucleo regionale di valutazione
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), la Giunta regionale disciplina la composizione ed il funzionamento del Nucleo regionale di valutazione dei sinistri, di seguito denominato "nucleo regionale", organismo della Giunta regionale dotato di funzioni consultive e di supporto agli enti nella gestione dei sinistri di elevato impatto economico.
2. Al nucleo regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fornire supporto all'ente nella valutazione dei sinistri di particolare complessità, anche al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni inerenti il risarcimento dei danni da responsabilità civile;
b) esprimere, nei casi previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b), parere obbligatorio sull'ammissibilità del rimborso, al fine di determinare l'assunzione dei corrispondenti oneri finanziari da parte della Regione;
c) elaborare proposte per l'esercizio delle funzioni esercitate dalla Regione a supporto del sistema di gestione diretta dei sinistri;
d) svolgere attività ispettiva e di indagine su eventi avversi di particolare rilevanza.
3. La partecipazione dei componenti al nucleo regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

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