LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13
NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 dell' 8 novembre 2012
Art. 6
Fondo regionale
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il fondo regionale denominato Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria, da utilizzare per il risarcimento dei danni previsti all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c).
2. Il fondo regionale è costituito mediante accantonamento di apposita quota a valere sulle risorse definite nell'ambito della programmazione annuale del finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. Per il finanziamento della gestione diretta in relazione ai sinistri previsti all'articolo 2, comma 2, lettera c), il costo della polizza trova copertura a valere sulle risorse destinate al finanziamento annuale del Servizio sanitario regionale, nell'ambito dei competenti capitoli afferenti la spesa direttamente gestita dalla Regione.
4. In riferimento ai sinistri previsti all'articolo 2, comma 2, lettera a), i costi sono sostenuti dalle aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle risorse assegnate in fase di programmazione annuale dalla Regione a titolo di Fondo sanitario regionale attribuito a quota capitaria. I costi sostenuti dalle aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono coperti dai ricavi da prestazioni sanitarie.