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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13

NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

Art. 4
Nucleo regionale di valutazione
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), la Giunta regionale disciplina la composizione ed il funzionamento del Nucleo regionale di valutazione dei sinistri, di seguito denominato "nucleo regionale", organismo della Giunta regionale dotato di funzioni consultive e di supporto agli enti nella gestione dei sinistri di elevato impatto economico.
2. Al nucleo regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fornire supporto all'ente nella valutazione dei sinistri di particolare complessità, anche al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni inerenti il risarcimento dei danni da responsabilità civile;
b) esprimere, nei casi previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b), parere obbligatorio sull'ammissibilità del rimborso, al fine di determinare l'assunzione dei corrispondenti oneri finanziari da parte della Regione;
c) elaborare proposte per l'esercizio delle funzioni esercitate dalla Regione a supporto del sistema di gestione diretta dei sinistri;
d) svolgere attività ispettiva e di indagine su eventi avversi di particolare rilevanza.
3. La partecipazione dei componenti al nucleo regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

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