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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13

NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

Art. 5
Funzioni di osservatorio regionale
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale per la sicurezza delle cure, al fine di assicurare l'armonizzazione, il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni di monitoraggio epidemiologico, prevenzione e gestione dei rischi, risarcimento del danno.
2. Le funzioni di osservatorio regionale si sostanziano in una costante verifica delle modalità operative adottate per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a livello regionale e aziendale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono disciplinati la costituzione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio regionale.
4. La partecipazione dei componenti all'osservatorio regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

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