Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/12/2013 | ||
2. | 08/11/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/07/2015
LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13
NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(modificato comma 1 e abrogato comma 3 da art. 48 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28)
Fondo regionale
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il fondo regionale denominato Fondo risarcimento danni ..., da utilizzare per il risarcimento dei danni previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b).
2. Il fondo regionale è costituito mediante accantonamento di apposita quota a valere sulle risorse definite nell'ambito della programmazione annuale del finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. abrogato.
4. In riferimento ai sinistri previsti all'articolo 2, comma 2, lettera a), i costi sono sostenuti dalle aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle risorse assegnate in fase di programmazione annuale dalla Regione a titolo di Fondo sanitario regionale attribuito a quota capitaria. I costi sostenuti dalle aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono coperti dai ricavi da prestazioni sanitarie.