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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 285 del 21 dicembre 2012

Art. 10
1.
L'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:
"Art. 9
1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.
2. L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è determinata nella misura del 5 per cento del canone.".
2.
L'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 1971 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
1. L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è riscossa dai Comuni secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
2. L'imposta regionale sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è riscossa direttamente dalla Regione con le stesse scadenze previste per il versamento del canone di concessione. Gli enti preposti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti inerenti le concessioni stesse.".

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