LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 285 del 21 dicembre 2012
Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le violazioni dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'articolo 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.".