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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 285 del 21 dicembre 2012

Art. 2
Tributi propri
1. Sono tributi propri regionali i tributi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 Sito esterno e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dalla presente legge.

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