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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 285 del 21 dicembre 2012

Art. 6
Tassa automobilistica
1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.
2. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) dell'atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.
3. Ai fini della determinazione dell'importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.
4. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.
5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)), gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.
6. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada), ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale occorre produrre alla struttura regionale competente idonea documentazione, avente data certa, attestante l'inesistenza del presupposto giudico per l'applicazione della tassa.
7. A far data dalla modifica apportata dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 Sito esterno (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 Sito esterno (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 Sito esterno, al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal PRA per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.
8. In caso di cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria a banche o a intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), riguardanti veicoli iscritti nei pubblici registri, il cedente o il cessionario sono tenuti a comunicare alla Regione, entro sessanta giorni dal perfezionamento del contratto e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, l'elenco dei veicoli compresi nella cessione. La competenza territoriale alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche è in ogni caso determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo presso il pubblico registro automobilistico. In caso di omessa comunicazione e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, resta a carico del cedente, a cui favore il veicolo è iscritto al PRA, l'obbligo tributario del pagamento della tassa automobilistica regionale.
9. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dall'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 Sito esterno (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 Sito esterno.
10. I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

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