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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 285 del 21 dicembre 2012

TITOLO III
IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA)
Art. 12
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)
1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è istituita quale tributo proprio regionale.
Art. 13
Soggetto obbligato e presupposto dell'imposta
1. L'IRESA è dovuta per l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili dall'esercente dell'aeromobile, come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in base al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
2. Ai sensi dell'articolo 876 del codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.
Art. 14
Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta
1. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.
2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 Sito esterno (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
3. I soggetti di cui al comma 2:
a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. L'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, comporta, per i soggetti di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000,00 euro e massima di 5.000,00 euro secondo le modalità applicative di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997 Sito esterno.
5. Sulle somme incassate e non riversate alla prescritta scadenza sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.
6. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di riversamento, di trasmissione e composizione dei flussi e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2 per la riscossione dell'imposta.
Art. 15
Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500;
l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
Art. 16
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è determinata tenendo conto del peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) e del livello delle emissioni sonore dell'aeromobile, accertate all'atto dell'immatricolazione dell'aeromobile, previste dall'annesso 16 volume I della Convenzione civile internazionale ICAO, nelle seguenti misure:
a) classe 1: euro 0,62 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,82 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 2, 3, 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;
b) classe 2: euro 0,46 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,60 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;
c) classe 3: euro 0,16 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,20 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO.
2. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo, differenza tra valore limite e valore di certificazione dell'aeromobile, maggiore o uguale a 5 EPNdB, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento.
3. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.
Art. 17
Sanzioni
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'IRESA da parte dei soggetti di cui all'articolo 13 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Sito esterno (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno) e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno).
Art. 18
Destinazione del gettito
1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate in misura pari al 50 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.

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