LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge detta alcune disposizioni di carattere generale, integra e modifica la disciplina di alcuni tributi propri e dispone la soppressione di altri tributi, nei limiti delle facoltà attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e nel rispetto dei principi posti dal legislatore nazionale, in armonia con i principi dello Statuto regionale.