LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 2
Tributi propri
1. Sono tributi propri regionali i tributi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dalla presente legge.