LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 5
Rimessione in termini
1. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge.
2. La Giunta regionale può altresì sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.