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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 13
Soggetto obbligato e presupposto dell'imposta
1. L'IRESA è dovuta per l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili dall'esercente dell'aeromobile, come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in base al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
2. Ai sensi dell'articolo 876 del codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

Note del Redattore:

La Corte Costituzione con sentenza n. 122 del 2019 , pubblicata nella G.U. del 22 maggio 2019, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della presente legge, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal  relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).

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