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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 14

(modificato comma 1 e aggiunto comma 6 bis da art. 1 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

(modificato comma 1 e aggiunto comma 6 bis da art. 1 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta
1. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello in cui si è costituito il presupposto impositivo.
2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 Sito esterno (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
3. I soggetti di cui al comma 2:
a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. L'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, comporta, per i soggetti di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000,00 euro e massima di 5.000,00 euro secondo le modalità applicative di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997 Sito esterno.
5. Sulle somme incassate e non riversate alla prescritta scadenza sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.
6. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di riversamento, di trasmissione e composizione dei flussi e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2 per la riscossione dell'imposta.
6 bis. L'atto convenzionale di cui al comma 6 definisce altresì i criteri generali con cui il Servizio competente in materia di territorio e ambiente mette a disposizione dei cittadini i dati da rendere accessibili sul portale telematico della Regione.

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