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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 15

(aggiunta lett. l bis) da art. 2 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

(aggiunta lett. l bis) da art. 2 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500;
l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
l bis) gli aeromobili che decollano o atterrano a propulsione elettrica.

Note del Redattore:

La Corte Costituzione con sentenza n. 122 del 2019 , pubblicata nella G.U. del 22 maggio 2019, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della presente legge, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal  relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).

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