LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 18
(modificato comma 1 e aggiunti commi 1 bis-1 quater da art. 4 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)
(modificato comma 1 e aggiunti commi 1 bis-1 quater da art. 4 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)
Destinazione del gettito
1.
Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate
, con delibera di Giunta da adottarsi annualmente, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.
1 bis.
Con delibera della Giunta, previo parere della commissione assembleare competente, sono individuati i soggetti destinatari del riparto delle risorse di cui al comma 1 e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse stesse.
1 ter.
Con la stessa delibera di cui al comma 1 bis la Regione stabilisce le modalità con cui effettuare il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse.
1 quater.
Con cadenza biennale la Giunta regionale presenta una relazione alle competenti commissioni assembleari in merito all'attuazione del titolo III della presente legge, con particolare riferimento al gettito derivante dall'IRESA e all'utilizzo delle risorse del presente articolo.