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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 18

(modificato comma 1 e aggiunti commi 1 bis-1 quater da art. 4 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

(modificato comma 1 e aggiunti commi 1 bis-1 quater da art. 4 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

Destinazione del gettito
1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate , con delibera di Giunta da adottarsi annualmente, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.
1 bis. Con delibera della Giunta, previo parere della commissione assembleare competente, sono individuati i soggetti destinatari del riparto delle risorse di cui al comma 1 e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse stesse.
1 ter. Con la stessa delibera di cui al comma 1 bis la Regione stabilisce le modalità con cui effettuare il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse.
1 quater. Con cadenza biennale la Giunta regionale presenta una relazione alle competenti commissioni assembleari in merito all'attuazione del titolo III della presente legge, con particolare riferimento al gettito derivante dall'IRESA e all'utilizzo delle risorse del presente articolo.

Note del Redattore:

La Corte Costituzione con sentenza n. 122 del 2019 , pubblicata nella G.U. del 22 maggio 2019, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della presente legge, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal  relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).

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