LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 8
Sanzioni per omessa annotazione al PRA
1.
Qualora non si provveda ad annotare presso il PRA la proprietà del veicolo, la radiazione o la perdita di possesso del veicolo, la struttura regionale competente contesterà la violazione una sola volta, con le modalità previste dal
decreto legislativo n. 472 del 1997
, e applicherà la sanzione pari al 30 per cento della tassa prevista per il veicolo e dovuta per l'anno d'imposta a cui si riferisce la contestazione.

2.
Nel caso in cui la tassa sia stata iscritta a ruolo, unitamente a sanzioni e interessi, rimane dovuta la sanzione amministrativa applicata per la prima annualità contestata.
3.
Per le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 non si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, e dall'
articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997
.
