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Documento vigente: Testo Coordinato

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TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell' articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 Sito esterno, per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 20

(prima modificato comma 2 da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 2 , poi sostituito comma 2 da art. 49 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, poi modificato comma 2 da art. 33 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine modificato comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

(prima modificato comma 2 da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 2 , poi sostituito comma 2 da art. 49 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, poi modificato comma 2 da art. 33 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine modificato comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, per il primo quadrimestre del 2013 costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi.
2. Le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione dal 1° gennaio 2020.
2 bis. Per gli aeroporti interessati da un numero di movimenti annui inferiori a 10.000 calcolati sulla base dell'anno precedente le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.
Art. 21
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 1 del 1971.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La Corte Costituzione con sentenza n. 122 del 2019 , pubblicata nella G.U. del 22 maggio 2019, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della presente legge, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal  relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).

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