Storia delle modifiche apportate da :
| Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
| 1. | ![]() | 28/12/2021 | |
| 2. | ![]() | 29/12/2020 | |
| 3. | ![]() | 27/06/2019 | |
| 4. | ![]() | 27/12/2018 | |
| 5. | ![]() | 27/07/2018 | |
| 6. | ![]() | 20/12/2013 | |
| 7. | ![]() | 29/03/2013 | |
| 8. | ![]() | 21/12/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2022
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2022, n. 9(aggiunti commi 9 bis e 9 ter da art. 18 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 e modificato comma 10 da art. 19 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 , poi sostituito comma 9 bis da art.12 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19, infine sostituito comma 10 da art. 11 L.R. 28 luglio 2022, n. 9)
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)), gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.
(Nuovo codice della strada), ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale occorre produrre alla struttura regionale competente idonea documentazione, avente data certa, attestante l'inesistenza del presupposto giudico per l'applicazione della tassa.
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) all'
articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953
(Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53
, al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal PRA per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), riguardanti veicoli iscritti nei pubblici registri, il cedente o il cessionario sono tenuti a comunicare alla Regione, entro sessanta giorni dal perfezionamento del contratto e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, l'elenco dei veicoli compresi nella cessione. La competenza territoriale alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche è in ogni caso determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo presso il pubblico registro automobilistico. In caso di omessa comunicazione e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, resta a carico del cedente, a cui favore il veicolo è iscritto al PRA, l'obbligo tributario del pagamento della tassa automobilistica regionale.
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85
.
e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.
(1)
(Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell'intestatario del veicolo che ha richiesto all'ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'
articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
).
, e applicherà la sanzione pari al 30 per cento della tassa prevista per il veicolo e dovuta per l'anno d'imposta a cui si riferisce la contestazione.
.
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
(aggiunto da art. 48 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
(aggiunto da art. 48 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'articolo 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.".
La Corte Costituzione con sentenza n. 122 del 2019 , pubblicata nella G.U. del 22 maggio 2019, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della presente legge, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).




