Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi
Art. 20

(prima modificato comma 2 da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 2 , poi sostituito comma 2 da art. 49 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, poi modificato comma 2 da art. 33 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine modificato comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

(prima modificato comma 2 da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 2 , poi sostituito comma 2 da art. 49 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, poi modificato comma 2 da art. 33 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine modificato comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, per il primo quadrimestre del 2013 costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi.
2. Le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione dal 1° gennaio 2020.
2 bis. Per gli aeroporti interessati da un numero di movimenti annui inferiori a 10.000 calcolati sulla base dell'anno precedente le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.

Espandi Indice