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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

BOLLETTINO UFFICIALE n. 286 del 21 dicembre 2012

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni previste nella presente legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 Sito esterno (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 Sito esterno. La presente legge trova altresì applicazione nei comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati, qualora il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici venga accertato dal Comitato tecnico previsto dall'articolo 3, comma 3, del Protocollo d'Intesa firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in data 4 ottobre 2012.
2. Sono disciplinati altresì dalla presente legge, gli interventi e le opere infrastrutturali, ancorché localizzati, in tutto o in parte, al di fuori del territorio dei comuni indicati al comma 1, qualora siano diretti alla realizzazione o all'adeguamento di reti infrastrutturali e di servizi di cui usufruiscono direttamente le popolazioni dei medesimi comuni.
3. Le disposizioni della presente legge trovano diretta e immediata applicazione negli ambiti territoriali indicati dai commi 1 e 2, prevalendo su ogni previsione con esse incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, vigenti o adottati.

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