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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

BOLLETTINO UFFICIALE n. 286 del 21 dicembre 2012

Art. 16
Controlli dei progetti strutturali
1. I progetti esecutivi riguardanti le strutture, relativi agli interventi che accedono ai contributi previsti dalle ordinanze del Commissario delegato, sono predisposti in conformità alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e agli atti di indirizzo attuativi della medesima legge, tra cui, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373.
2. La verifica di completezza e regolarità formale dei progetti di cui al comma 1 è svolta secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario delegato, in merito alle modalità di presentazione delle domande di contributo e alla istruttoria formale della documentazione allegata.
3. Con ordinanze del Commissario delegato sono altresì stabilite le modalità di svolgimento del controllo a campione circa la conformità alle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, dei progetti esecutivi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, depositati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008. La quota dei progetti controllati, i criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento delle verifiche sono definite con le medesime ordinanze.
4. Le medesime ordinanze del Commissario delegato stabiliscono, nel rispetto dei principi delle leggi nazionali in materia di prevenzione sismica, le modalità di rilascio delle autorizzazioni sismiche cui è subordinata la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo. 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 2008.
5. Il controllo sistematico della conformità dei progetti e delle strutture realizzate alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, è svolto dal collaudatore statico, nell'esercizio delle funzioni stabilite dal paragrafo 9.1. delle medesime norme tecniche. Per gli interventi di riparazione o intervento locale, qualora non è richiesto il certificato di collaudo, la rispondenza del progetto strutturale e delle opere realizzate alle norme tecniche è attestata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2008. A tale scopo, la relazione sul progetto strutturale, contenuta nel certificato di collaudo statico o nell'attestazione del direttore dei lavori, esamina puntualmente gli elementi essenziali del progetto, così come descritti dal progettista nell'apposita sezione della relazione di calcolo strutturale ai sensi del paragrafo B.2.2. della deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 2011.
6. I certificati di collaudo e le attestazioni di rispondenza alle norme tecniche, contenenti la relazione sul progetto strutturale di cui al comma 5, sono inviati alla regione, la quale svolge il monitoraggio sull'esercizio dei compiti di cui al comma 5 e può richiedere chiarimenti e integrazioni, nonché attuare controlli, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti. La Giunta regionale informa il Commissario delegato degli esiti della attività di monitoraggio e dei controlli a campione effettuati.
7. Per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, che non accedono ai contributi previsti dalle ordinanze del Commissario delegato, trovano applicazione le ordinarie modalità di vigilanza e controllo dei progetti esecutivi riguardanti le strutture depositati o soggetti ad autorizzazione sismica, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 19 del 2008 e dagli atti di indirizzo attuativi.

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