LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16
NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
BOLLETTINO UFFICIALE n. 286 del 21 dicembre 2012
Art. 2
Definizioni
1. Ai soli fini della presente legge:
a) per "Aggregato edilizio", si intende un insieme di unità strutturali che siano accorpate tra loro o a contatto, le quali possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere. Gli aggregati edilizi sono presenti nel centro storico, nel tessuto urbano consolidato e negli abitati rurali e presentano in genere caratteristiche costruttive non omogenee e stratificatesi nel tempo, con collegamenti strutturali più o meno efficaci tra le diverse unità strutturali;
b) per "Beni culturali", si intendono gli immobili di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, che siano vincolati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
c) per "Comuni interessati dal sisma", si intendono i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, di quelli ulteriori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge n. 122 del 2012 e in successivi provvedimenti statali. Sono equiparati ai comuni interessati dal sisma, i comuni limitrofi sul cui territorio si siano realizzati danni al patrimonio edilizio esistente come conseguenza degli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;
d) per "Edifici vincolati dalla pianificazione", si intendono gli edifici con le relative aree di pertinenza, situati nel territorio urbanizzato e in quello rurale, che siano classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dalla pianificazione urbanistica, come eventualmente modificata ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5. Ai soli fini della presente legge, gli immobili costituenti beni culturali, di cui alla precedente lettera b), sono esclusi dalla nozione di edifici vincolati dalla pianificazione;
e) per "Opere incongrue" o "Edifici incongrui", si intendono gli edifici o le parti del tessuto urbano o altri manufatti che, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali o per la loro collocazione spaziale, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi urbani e extraurbani in cui si collocano;
f) per "Pianificazione urbanistica", si intende l'insieme degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, vigenti o anche solo adottati alla data del 20 maggio 2012 diretti a disciplinare per tutto il territorio dei comuni interessati dal sisma gli usi e le trasformazioni ammissibili. Si tratta in particolare: per i comuni dotati di piani elaborati e approvati ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), del Piano Regolatore Regionale (PRG) e dei piani attuativi dello stesso; per i comuni dotati degli strumenti previsti dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), del Piano Operativo Comunale (POC) e del Piano Urbanistico Attuativo (PUA);
g) per "Unità minime di intervento" o "UMI", si intendono gli edifici autonomi e le unità strutturali facenti parte di aggregati edilizi presenti in qualunque ambito del territorio comunale, che siano composti da più edifici la cui riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione deve essere progettata unitariamente, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio, ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi o più lotti.