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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

BOLLETTINO UFFICIALE n. 286 del 21 dicembre 2012

Art. 3
Principi generali della ricostruzione
1. La Regione promuove la ricostruzione nei comuni interessati dal sisma, con l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro. La ricostruzione è realizzata nell'osservanza della presente legge e delle ordinanze del Presidente della regione in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione, in coerenza con le scelte generali e con gli obiettivi strategici definiti dalla pianificazione territoriale e dalla pianificazione urbanistica e nel rispetto della disciplina dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti nel territorio. La determinazione e l'erogazione di contributi è disciplinata dalle ordinanze del Commissario delegato che tengono conto della situazione degli edifici alla data dell'evento sismico e dei danni subiti in conseguenza dello stesso.
2. Gli interventi per la ricostruzione sono realizzati con intervento diretto, ovvero mediante interventi unitari all'interno delle UMI individuate dal comune, ai sensi dell'articolo 7, ovvero secondo le modalità stabilite dal piano della ricostruzione di cui all'articolo 12. Fino alla individuazione delle UMI e alla adozione del piano della ricostruzione, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione possono essere attuati comunque con intervento diretto.
3. Gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione disciplinati dalla presente legge sono esentati dal contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera f) della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
4. Qualora la pianificazione urbanistica vigente o il piano della ricostruzione ammettano per l'edificio originario interventi di ristrutturazione o ampliamento o l'aumento delle unità immobiliari, tali modifiche possono essere realizzate nell'ambito dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, attraverso la presentazione del titolo abilitativo edilizio previsto dalla legge per l'intervento da realizzare, senza che ciò comporti alcun incremento del contributo massimo riconosciuto in ragione dei danni causati dal sisma. Il mutamento di destinazione d'uso attuato entro due anni dalla data di fine dei lavori comporta la decadenza dal contributo e il rimborso delle somme percepite.
5. La ricostruzione è diretta ad assicurare che gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione siano accompagnati da un innalzamento del livello di sicurezza sismica e della qualità urbana, sia in termini di recupero o creazione dei luoghi di aggregazione e dei servizi pubblici che connotano l'identità di ciascun centro urbano, sia di quantità e qualità delle attrezzature e spazi collettivi e delle infrastrutture per le mobilità, accessibili e pienamente usufruibili da parte di tutti i cittadini, di ogni età e condizione.
6. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nell'ambito degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione trovano applicazione le seguenti misure di incentivazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE):
a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:
1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;
2) per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;
b) è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
7. La ricostruzione persegue altresì l'obiettivo del recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale presente nei comuni interessati dal sisma, nelle sue componenti culturali e paesaggistiche. L'attività di cui al presente comma è svolta in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i comuni nonché, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, con le rispettive autorità.
8. Nel territorio rurale la presente legge persegue l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività agricole e di quelle connesse nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non più funzionale all'attività agricola, a condizione che tale obiettivo risulti compatibile:
a) con la tutela, valorizzazione e ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio ambientale;
b) con il recupero del sistema dei suoli agricoli produttivi;
c) con la realizzazione delle opere e infrastrutture previste dalla pianificazione.

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