LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16
NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
BOLLETTINO UFFICIALE n. 286 del 21 dicembre 2012
Art. 6
Edifici tutelati
1. Nel caso di edifici costituenti beni culturali, i lavori non possono comunque essere iniziati in carenza della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 .
2. Nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione urbanistica, gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico devono essere progettati e attuati in coerenza con la disciplina di tutela stabilita dalla medesima pianificazione, come modificata ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.
4. Allo scopo di promuovere la ricostruzione dei beni culturali e degli edifici vincolati dalla pianificazione con le caratteristiche architettoniche originarie:
a) in tutto il territorio urbanizzato, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 5;
b) nel territorio rurale, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 8 dell' articolo 9.