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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

Art. 10
Misure per favorire la ripresa delle attività produttive
1. Fino al 31 dicembre 2015, previa deliberazione del Consiglio comunale, è consentito il rilascio di permessi di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 31 del 2002, per gli interventi di ricostruzione di edifici ad uso produttivo non agricolo da realizzare nelle aree produttive individuate dalla pianificazione urbanistica. La deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza nonché dei limiti inderogabili stabiliti dalle norme statali o regionali, può riguardare esclusivamente la densità edilizia, l'altezza delle costruzioni e la distanza tra fabbricati e dai confini.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto dall'articolo A-14-bis della L.R. n. 20 del 2000 per l'approvazione, nell'ambito dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, di interventi di ampliamento o di ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data del 20 maggio 2012 e collocati nel territorio urbanizzato dei comuni interessati dal sisma, che comportino variante agli strumenti urbanistici. Nei casi di cui al presente comma, i termini previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo A-14-bis sono ridotti della metà.

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