LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16
NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
Monitoraggio della ricostruzione
1. Ai fini di garantire l'effettiva attuazione e la trasparenza del processo di ricostruzione, la Giunta regionale esercita le funzioni di monitoraggio della ricostruzione, secondo le modalità procedurali e le previsioni organizzative determinate con delibera della stessa Giunta, da adottarsi entro il termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:
a) monitora l'attuazione di piani e programmi approvati ai sensi della presente legge;
b) raccoglie i dati sullo stato di avanzamento degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
c) garantisce la tracciabilità dei contributi erogati ai sensi della presente legge.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può promuovere forme di valutazione partecipata sullo stato di attuazione della presente legge, coinvolgendo i soggetti interessati.
4. Periodicamente, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce le informazioni raccolte nello svolgimento delle funzioni di osservatorio e monitoraggio. I dati raccolti nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono pubblicati in una sezione dedicata del sito istituzionale della regione.
5. Lo svolgimento delle funzioni di osservatorio e di monitoraggio non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.