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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

Art. 7
Individuazione e attuazione delle Unità minime di intervento - UMI
1. Sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma, delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, e tenendo conto degli elementi conoscitivi presenti negli strumenti urbanistici vigenti e adottati, i comuni, con apposita deliberazione del Consiglio comunale assunta entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul sito istituzionale del comune, possono individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. Negli aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica per le costruzioni vigente. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrati, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
2. Nella definizione delle UMI l'amministrazione comunale deve armonizzare le seguenti esigenze:
a) assicurare l'unitarietà della progettazione e dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico;
b) rendere il dimensionamento delle UMI compatibile con le esigenze di rapidità, fattibilità ed unitarietà dell'intervento.
3. Gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati e di ricostruzione degli edifici distrutti, ricompresi all'interno delle UMI, sono attuati con interventi diretti, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalla pianificazione urbanistica, come eventualmente modificata dal piano della ricostruzione.
4. Gli interventi eseguiti sugli edifici compresi nelle UMI e la concessione dei relativi contributi sono subordinati alla presentazione di un progetto unitario di intervento e alla formazione dei conseguenti titoli edilizi. Allo scopo di accelerare l'attività di ricostruzione, il comune può consentire che il progetto unitario sia attuato per fasi o per lotti distinti, rilasciando autonomi titoli abilitativi per ciascun edificio o unità strutturale, e quantificando i relativi contributi, previa verifica del livello di sicurezza che sarebbe raggiunto da ciascuna fase o lotto d'intervento, il quale non può risultare inferiore a quello stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e dal progetto approvato.
5. Per la determinazione dei contributi dovuti, le UMI sono equiparate agli edifici, come definiti dalle ordinanze commissariali.
6. Qualora la UMI coincida con un condominio formalmente costituito, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione sono deliberati dai proprietari ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno. In tale caso, il progetto degli interventi e la domanda di accesso ai contributi è presentata dall'amministratore del condominio.
7. Fuori dai casi di cui al comma 6, i proprietari designano all'unanimità un rappresentante unico, delegato a svolgere tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dell'intervento unitario, tra cui la presentazione della domanda di contributo, la predisposizione e presentazione del progetto, la riscossione del contributo riconosciuto e il riparto delle spese.
8. Ove non si raggiunga l'unanimità ai sensi del comma 7, i proprietari che rappresentino almeno la maggioranza del valore dell'UMI, in base all'imponibile catastale, si possono costituire in consorzio, ai fini della presentazione al comune del progetto unitario di interventi. Il consorzio così costituito beneficia dei contributi per la ricostruzione spettanti per l'intera UMI e, prima dell'inizio dei lavori, consegue la piena disponibilità della stessa, mediante l'occupazione temporanea di cui all'articolo 14, comma 3.
9. I condomìni e i proprietari di cui ai commi 6, 7 e 8 devono deliberare l'esecuzione unitaria degli interventi e presentare il relativo progetto entro novanta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del comune della deliberazione di perimetrazione delle UMI, o entro il diverso termine stabilito con ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 1° agosto 2012, n. 122 Sito esterno, anche se non intendano richiedere i finanziamenti previsti per la ricostruzione. Decorso inutilmente tale termine, il comune, previa notifica ai singoli proprietari coinvolti di una diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, può provvedere all'occupazione temporanea degli immobili di cui all'articolo 14, comma 3, al fine dell'esecuzione degli interventi. Il provvedimento di occupazione temporanea può anche riguardare le sole unità immobiliari dei condòmini e dei proprietari dissenzienti, provvedendo in tal caso il comune a sostituirsi agli stessi nelle deliberazioni e negli adempimenti richiesti per l'attuazione unitaria degli interventi, secondo le modalità dei medesimi commi 6, 7 e 8.
10. Per l'esecuzione dei lavori, i comuni usufruiscono dei contributi per la ricostruzione spettanti per gli edifici interessati dal provvedimento di occupazione temporanea, in applicazione delle ordinanze del Commissario delegato, e possono richiedere al fondo di rotazione di cui all'articolo 8 anticipazioni delle risorse finanziarie necessarie per completare gli interventi, nei limiti della quota del costo ammissibile e riconosciuto non coperta dal contributo concesso.
11. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, il comune e i proprietari attuatori degli interventi si rivalgono sui restanti proprietari degli edifici, qualora i costi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione siano superiori ai contributi percepiti. L'amministrazione comunale può procedere anche all'acquisizione dell'immobile ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), acquisendolo al patrimonio indisponibile ovvero provvedendo all'alienazione dello stesso al valore di mercato, con diritto di prelazione a favore del proprietario originario.
12. Ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del decreto-legge n. 83 del 2012 Sito esterno, convertito, dalla legge n. 134 del 2012 Sito esterno, agli oneri derivanti dall'elaborazione della deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno.
13. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo e all'articolo 8, trovano applicazione anche per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione di edifici condominiali non facenti parte di UMI.

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