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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

Art. 15
Proroga di termini per i processi edilizi avviati prima del sisma
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere prorogati per due anni, previa presentazione di motivata istanza degli interessati:
a) i termini di inizio e fine lavori previsti dai permessi di costruire rilasciati entro il 20 maggio 2012, nonché dalle denunce di inizio attività e dalle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro la stessa data;
b) i termini di inizio e fine lavori stabiliti nelle convenzioni urbanistiche di cui all'articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 20 del 2000, approvate entro il 20 maggio 2012.
2. Il comune, con apposito provvedimento, può altresì prorogare i termini di pagamento di quote del contributo di costruzione relativo ai titoli abilitativi edilizi formati prima del 20 maggio 2012.

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