Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 Sito esterno (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 Sito esterno - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 287 del 21 dicembre 2012

Art. 1
1. L'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica e indennità di funzione;
b) indennità per fine mandato e assegno vitalizio, salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)".
2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno, la partecipazione alle riunioni delle commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni).".

Espandi Indice