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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 Sito esterno (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 Sito esterno - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 287 del 21 dicembre 2012

Art. 22
1.
L'articolo 8 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Documentazione contabile dei gruppi
1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo indicazioni e modalità disposte dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno.
2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno.
3. I gruppi consiliari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.".

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