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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 Sito esterno (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 Sito esterno - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 287 del 21 dicembre 2012

Art. 24
1.
L'articolo 10 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Deposito del rendiconto
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. Il rendiconto e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale che lo trasmette al presidente della Regione per l'inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12 del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno. La delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale nel Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito istituzionale della Regione.
2. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.
4. Il comitato tecnico per il controllo del rendiconto di cui all'articolo 11 rimane in carica sino alla nomina del Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 per svolgere i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. n. 18 del 2012.".

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