LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17
NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 287 del 21 dicembre 2012
Art. 25
Sostituzione dell'art. 14 della l.r. n. 32 del 1997
1.
L'articolo 14 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi consiliari
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del d.l. n. 174 del 2012 , convertito dalla l. n. 213 del 2012 la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).".