Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 Sito esterno (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 Sito esterno - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 287 del 21 dicembre 2012

Art. 4
1. L'articolo 3 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Trattenute sulla indennità di carica
1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 1. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.
2. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
3. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 2 è ridotta nella misura dell'1 per cento.
4. La disposizione di cui al comma 3 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 3 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 8, comma 1;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, di altro componente; o quale proponente/relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;
c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;
d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari.".

Espandi Indice