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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 Sito esterno (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 Sito esterno - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 287 del 21 dicembre 2012

Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 42 del 1995 è modificato come segue:
a)
all'alinea, le parole
"mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati"
sono sostituite dalle seguenti:
"di carica mensile lorda di cui all'articolo 2";
b)
alla lettera a), le parole
"pari al 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 50 per cento";
c)
alla lettera b), le parole
"pari al 22,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 33 per cento";
d)
alla lettera c), dopo le parole
"nonché ai Segretari"
sono aggiunte le seguenti:
"e ai Questori";
e)
alle lettere c) e d), le parole
"pari al 12,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 19 per cento";
f)
alla lettera e), le parole
"pari al 5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 7 per cento.".

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