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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 Sito esterno (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 Sito esterno - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 287 del 21 dicembre 2012

Capo I
Modifiche alla l.r. n. 42 del 1995
Art. 1
1. L'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica e indennità di funzione;
b) indennità per fine mandato e assegno vitalizio, salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)".
2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno, la partecipazione alle riunioni delle commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni).".
Art. 2
1. La rubrica del Capo II della l.r. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:
"Indennità di carica e indennità di funzione".
Art. 3
1. L'articolo 2 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Indennità di carica
1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1 gennaio 2012.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.".
Art. 4
1. L'articolo 3 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Trattenute sulla indennità di carica
1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 1. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.
2. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
3. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 2 è ridotta nella misura dell'1 per cento.
4. La disposizione di cui al comma 3 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 3 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 8, comma 1;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, di altro componente; o quale proponente/relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;
c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;
d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari.".
Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 42 del 1995 è modificato come segue:
a)
all'alinea, le parole
"mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati"
sono sostituite dalle seguenti:
"di carica mensile lorda di cui all'articolo 2";
b)
alla lettera a), le parole
"pari al 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 50 per cento";
c)
alla lettera b), le parole
"pari al 22,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 33 per cento";
d)
alla lettera c), dopo le parole
"nonché ai Segretari"
sono aggiunte le seguenti:
"e ai Questori";
e)
alle lettere c) e d), le parole
"pari al 12,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 19 per cento";
f)
alla lettera e), le parole
"pari al 5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 7 per cento.".
Art. 6
1. L'articolo 6 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37 per cento dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'articolo 2.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 8, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 3, comma 3, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.
7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b), c) e d)".
Art. 7
1. L'articolo 8 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute
1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa o della Giunta.
2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.
3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un' indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 6, comma 1.
5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2.
Art. 8
Art. 9
1.
La rubrica dell'articolo 10 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:
"Uso di autovetture di servizio".
2.
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. n. 42 del 1995 la parola
"esclusivamente"
è soppressa.
Art. 10
1.
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. n. 42 del 1995 dopo le parole
"in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda"
sono inserite le parole
"di cui all'articolo 2".
Art. 11
1. All'articolo 13 della l.r. n. 42 del 1995 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Stante l'abolizione del vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno.".
Art. 12
1.
Dopo l'articolo 13 della l.r. n. 42 del 1995 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.".
Art. 13
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 16 della l.r. n. 42 del 1995 sono così sostituiti:
"1. Il consigliere in carica al 1° gennaio 2013 ha facoltà di continuare il versamento del contributo di cui all'articolo 3 sino al termine della legislatura e comunque per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. n. 42 del 1995.
2. Il consigliere che non intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve comunicarlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio 2013. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.".
2.
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) sono così sostituiti:
"1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.".
Art. 14
Rinuncia all'assegno vitalizio
1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. L'Ufficio di Presidenza procede all'accoglimento della domanda nei trenta giorni successivi.
3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
4. La restituzione dei contributi versati avviene in rate trimestrali. L'Ufficio di Presidenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 31 stabilisce con proprio atto lo stanziamento annuale per la restituzione dei contributi versati, l'importo massimo della rata nonché i criteri e le modalità di restituzione.
5. Il consigliere in carica o cessato dal mandato nei confronti del quale sia stata presentata richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416 c.p.p. per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale, non può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 sino al termine ultimo del procedimento avviato nei suoi confronti.
Art. 15
1.
Il comma 4 dell' articolo 17 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce, con proprio regolamento, ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito dell'assunzione di cariche pubbliche remunerate con indennità lorde mensili pari o superiori al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile di cui all'articolo 2.".
Art. 16
1.
Al comma 4 dell' articolo 24 della l.r. n. 42 del 1995 le parole
"le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione;"
sono soppresse.

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