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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/07/2013
2. Testo Originale21/12/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 Sito esterno (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 Sito esterno - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2013, n. 11

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Modifiche alla l.r. n. 42 del 1995
Espandere area cap2 Capo II - Modifiche alla l.r. n. 32 del 1997
Espandere area cap3 Capo III - Modifiche alla l.r. n. 1 del 2012
Espandere area cap4 Capo IV - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Modifiche alla l.r. n. 42 del 1995
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
Art. 13

(comma 1 abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4.)

1. abrogato
2.
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) sono così sostituiti:
"1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.".
Rinuncia all'assegno vitalizio
abrogato
abrogato
abrogato
Capo II
Modifiche alla l.r. n. 32 del 1997
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
Abrogazione degli articoli 6, 11, 12, 13 e 15della l.r. n. 32 del 1997
abrogato
Capo III
Modifiche alla l.r. n. 1 del 2012
Art. 27
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione), le parole
"oltre a"
sono sostituite dalle seguenti:
"fatto salvo".
2.
Le lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 3 della l. r. n. 1 del 2012 sono sostituite dalle seguenti:
"h) quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
i) dichiarazione concernente dati patrimoniali con specifico riferimento:
1) ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
2) alle partecipazioni in società quotate e non quotate;
3) alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;
i bis) la dichiarazione di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982 Sito esterno e la dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982 Sito esterno;
i ter) il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n. 441 del 1982 Sito esterno, del coniuge non separato, del convivente more uxorio e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 1 del 2012 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e la dichiarazione di cui alla lettera i) e alle lettere i bis) e i ter) devono essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina al Presidente dell'Assemblea legislativa. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto l'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i medesimi soggetti sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici ogni qualvolta pervengano nuovi dati.".
Art. 28
1.
L'articolo 7 della l.r. n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Estensione delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis si applicano altresì ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.".
Art. 29
1.
L'articolo 8 della l.r. n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Diffida e sanzioni amministrative
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale o uno dei soggetti di cui all'articolo 7, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa ne dà notizia all'Assemblea regionale.
2. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i), i bis) e i ter) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 7 inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di 1.000 euro. La competente struttura, della Giunta e dell'Assemblea, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.".
Art. 30
1.
Dopo l'articolo 8 della l.r. n. 1 del 2012 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Disposizione transitoria
1. Per il completamento dell'attuazione delle parti della presente legge che necessitano di una sistemazione informatica complessa i termini sono prorogati al 30 giugno 2013. E' fatta comunque salva l'attuazione delle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 3 nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno.".
Capo IV
Disposizioni finali
Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard
abrogato
Art. 32
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

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