LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17
NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
Art. 13
(comma 1 abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4.)
Modifiche all'art. 16 della l.r. n. 42 del 1995 - Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 13 del 2010
1. abrogato
2.
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) sono così sostituiti:
"1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.".