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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 Sito esterno (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 Sito esterno - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2013, n. 11

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 29
1.
L'articolo 8 della l.r. n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Diffida e sanzioni amministrative
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale o uno dei soggetti di cui all'articolo 7, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa ne dà notizia all'Assemblea regionale.
2. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i), i bis) e i ter) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 7 inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di 1.000 euro. La competente struttura, della Giunta e dell'Assemblea, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.".

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