LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'
ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 14
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURERT.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 2 dell' art. 4 L.R. 09 maggio 2016, n. 7 "il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 09 maggio 2016, n. 7 continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017".